keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 2 Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 20
- norma 18
- paragrafo 14
- modalità 14
- esecuzione 12
- forma 12
- contenuto 12
- dettagli 12
- pratiche 10
- articoli 10
- procedura 8
- osservazioni 6
- tecniche 6
- trasmesse 6
- atto 6
- notifiche 4
- europeo 4
- presente 4
- secondo 4
- atti 4
- progetto 4
- protezione 4
- procedimenti 4
- dati 4
- nazionali 2
- autorità 2
- coordinamento 2
- cooperazione 2
- la 2
- divulgazione 2
- sancito 2
- riguardanti 2
- ascoltato 2
- diritto 2
- esercizio 2
- mercato 2
- indagini 2
- calcolo 2
- termini 2
- proroga 2
- adozione 2
- inferiore 2
- termine 2
- presentare 2
- interessate 2
- parti 2
- invita 2
- pubblica 2
- qualsivoglia 2
- prima 2
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3; |
b) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7; |
c) | le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7; |
d) | la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3; |
e) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10; |
f) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11; |
g) | la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; |
h) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15; |
i) | le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29; |
j) | le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34; |
k) | le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34; |
l) | le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e |
m) | le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
3. Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3; |
b) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7; |
c) | le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7; |
d) | la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3; |
e) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10; |
f) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11; |
g) | la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; |
h) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15; |
i) | le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29; |
j) | le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34; |
k) | le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34; |
l) | le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e |
m) | le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
3. Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
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